INFORMATIVA SUI MUTUI
La sentenza della Corte di
Cassazione n. 350 del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque
CONVENUTI con la conseguenza che la sentenza della Corte di Cassazione n.
350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui,
quando tassi superano la soglia di usura nonché il blocco delle procedure
giudiziali. Si considera la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti
l’articolo 1815 sugli interessi “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuario
deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
La medesima sentenza ha altresì
provveduto a specificare che si intendonousurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a
titolo di interessi moratori. Pertanto per verificare se il tasso praticato
dalla banca sul mutuo è usurario, si devono CONTEGGIARE anche gli INTERESSI DI
MORA.
(vedi anche Corte Costituzionale
n. 29/2002; Cass. N. 5324/2003)