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lunedì 24 giugno 2013

RECUPERARE I PROPRI SOLDI


INFORMATIVA SUI MUTUI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque CONVENUTI con la conseguenza che la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, quando tassi superano la soglia di usura nonché il blocco delle procedure giudiziali. Si considera la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l’articolo 1815 sugli interessi “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

La medesima sentenza ha altresì provveduto a specificare che si intendonousurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Pertanto per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo è usurario, si devono CONTEGGIARE anche gli INTERESSI DI MORA.

(vedi anche Corte Costituzionale n. 29/2002; Cass. N. 5324/2003)