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sabato 14 dicembre 2013

NUOVO BANDO - PIANI FORMATIVI -



Regione Puglia: pubblicato il nuovo bando "Piani Formativi Aziendali"

Sasso e Caroli: "In tre anni 27 milioni di euro per la Formazione Continua"



Pubblicato il nuovo Avviso "Piani Formativi Aziendali" per la Formazione Continua, lo strumento attraverso cui la Regione Puglia fornisce contributi finanziari alle imprese per sostenere lo sviluppo delle competenze e l’aggiornamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori pugliesi.

«In tre anni abbiamo impegnato 27 milioni di euro per interventi destinati a progetti per la Formazione Continua – ha detto Alba Sasso, assessore alla Formazione e al Diritto allo Studio – Crediamo fermamente che la competitività del sistema economico e produttivo della Puglia passi attraverso l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze e della professionalità dei dipendenti delle imprese. Sostenere la formazione continua significa continuare a tenere viva l’attrattività delle nostre aziende – ha concluso Sasso – Questa Amministrazione continua a ritenere fondamentale il raccordo tra politiche di formazione e politiche per il lavoro e lo sviluppo, per un sistema integrato ed efficace».

«I beneficiari della formazione – fa sapere l’assessore al Lavoro Leo Caroli - saranno quindi i lavoratori occupati delle aziende pugliesi e i lavoratori dipendenti in CIG/ CIGS/ e CIG in deroga, ma anche gli apprendisti se l’intervento formativo è aggiuntivo rispetto a quello previsto dal contratto e dalla normativa vigente. Il capitale umano – conclude Caroli – è uno straordinario valore aggiunto delle aziende pugliesi e su cui la Regione Puglia continua ad investire per garantire competitività».



Con l’Avviso 4/2013 "Piani Formativi Aziendali", pubblicato sul BURP n. 164 del 12/12/13, la Regione Puglia fornisce contributi economici alle imprese pugliesi che presenteranno richiesta di finanziamento per i relativi piani formativi. L’importo complessivo delle risorse a bando è di € 9.000.000,00, ma il contributo pubblico per ogni singolo piano formativo aziendale non può superare l’importo di € 1.000.000,00.

Con i 9 milioni di euro dell’Avviso 4/2013, in tre anni la Regione Puglia, per le politiche di formazione continua, ha impegnato complessivamente 27 milioni di euro: con l’Avviso 10/10 ha finanziato piani formativi per 10 milioni di euro, con l’Avviso 8/2011 3 milioni di euro a sostegno dei soggetti formatori e con gli Avvisi FC/12 e FC/13, rispettivamente 1 milione e 4 milioni di euro per piani formativi propedeutici all’assunzione ed aziendali e pluriaziendali.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del 15/01/2014 e non oltre le ore 18.00 del 28 febbraio 2014, attraverso la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/pianiformativi2013 ).

L’Avviso 4/2013 "Piani Formativi Aziendali" è cofinanziato con risorse derivanti dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 - Asse II "Occupabilità".

Bari, 13 dicembre 2013

Ufficio stampa FSE Regione Puglia


LA NUOVA 488



BENEFICIARI: imprese costituite da almeno 2 anni che realizzino investimenti per:

- attività economica manifatturiera (sezione C Ateco 2007);

- attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (sezione D Ateco 2007);

- attività di servizi.

 

INVESTIMENTO: min Euro 200mila – max Euro 3mln

-          macchinari/impianti/sistemi produttivi gestiti da apparecchiature elettroniche;

-          sistemi di automazione industriale; sistemi e programmi informatici;

-          apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati;

-          apparecchiature scientifiche destinate a laboratori o uffici di progettazione aziendale;

-          sistemi e macchinari finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali;

-          sistemi, macchinari e programmi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

 

AGEVOLAZIONI:

1. Sovvenzione rimborsabile: concessa al 75% delle spese, che dovrà essere parzialmente restituita dall’impresa nella misura del: 70% per le piccole imprese, 80% per le medie imprese e 90% per le grandi imprese.

2. Contributo a fondo perduto - la parte della sovvenzione rimborsabile che non va restituita e corrisponde al 22,5% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 7,5% per le grandi imprese.

 

MEZZI PROPRI: almeno il 25% del programma di investimenti (ammesso anche finanziamento bancario)

Contributo a fondo perduto: 22,5% per le piccole imprese + finanziamento senza interessi”
 


Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 febbraio 2014

 

mercoledì 2 ottobre 2013

ANATOCISMO E USURA. COME DIFENDERSI

 
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?17768
Quando le Banche sbagliano chiedendo più di quanto dovrebbero o commettendo errori contrattuali a loro vantaggio, come tutelarsi? Come difendersi?

 

 
Con la Legge 108 del 7 marzo 1996 il Parlamento promulga una normativa per la rilevazione dell’ usura applicata dagli operatori finanziari modificando l’articolo 644 del Codice Penale.

 
“Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.

 

Art. 1 comma 1, L. 108/96  “… per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del reddito.”

 

Pertanto quando il TAEG è superiore al tasso soglia (TEGM ) esiste usura.

 

 Inoltre il comma 3 dell’art. 644 del Codice Penale: se il TAEG è superiore di una volta e mezza del TEGM gli interessi sono sempre considerati usurai, aggravando notevolmente la posizione dell’ Istituto di credito che li ha applicati.

 

 Oltre alla reclusione da uno a sei anni ed una multa da  € 3.098,74 ad € 15.493,71  l’ art. 1 della Legge 108/96:  “Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà

 

-se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare

 

-se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari

 

-se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno

 

-se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale

 

Se ritenete di essere vittime di usura bancaria possiamo effettuare gratuitamente una preanalisi dagli estratti conti scalari in Vostro possesso.

 

 Se dalla perizia verrà riscontrata usura potete decidere se proseguire o tralasciare.

 

 Se deciderete di proseguire e richiedere pertanto i danni patiti  possiamo predisporre l’idonea  perizia econometria dove viene esattamente quantificata e certificata l’usura per l’ottenimento del giusto risarcimento.

 

Oltre alla redazione della perizia predisponiamo:

 

-La Denuncia Querela da presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

 

-La domanda di concessione di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’art. 14 della Legge 108/96.

 

-La domanda di sospensione per trecento giorno dei termini previsti dall'articolo 20 della n. 44 del 23 febbraio 1999.

 

-La richiesta di comunicazione ex-art. 335 co. 3 c.p.p. in merito al procedimento penale da presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

 

 

 

Come fa formula del TEG aggira la legge antiusura

 

L’art. 644c.p. sancisce che ”per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. La formula corretta da utilizzare per tale verifica è quella del TAEG, così previsto dalla legge 108/96 e come riconfermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale n. 12029/10 del 19/2/2010 . Per una corretta valutazione del problema, bisogna far riferimento a quanto disposto dal legislatore con la legge 108/96, nata per ridurre l’elevato costo degli interessi bancari che avevano raggiunto negli anni “90” tassi improponibili, con percentuali nominali di oltre il 25%. Per contenere tale fenomeno, il legislatore decise che doveva essere stabilito un tasso soglia oltre il quale le banche non potevano andare, tenuto conto di tutti i costi che il cliente doveva sostenere per l’utilizzo del credito. Vennero allora stabiliti dei criteri per la determinazione del tasso soglia, utilizzando come parametro il tasso medio applicato dai principali istituti bancari, aumentato del 50%, escludendo dal calcolo la cms. Tale decisione era determinata dal fatto che le banche applicavano le commissioni in maniera diversa, sia nella percentuale che nel metodo di calcolo (alcune le applicavano sugli utilizzi, altre sulle eccedenze di utilizzo, altre sulle somme non utilizzate e quasi esclusivamente sui conti correnti ordinari, mai sui conti anticipi). Si consentì alle banche di applicare dei tassi massimi pari al tasso medio rilevato dagli istituti di credito, maggiorato del 50%, per comprendere i maggiori oneri quali spese e commissioni che si pensava non potessero mai eccedere questa cospicua percentuale. A tal proposito, bisogna ricordare che l’Italia fu uno dei pochi paesi della comunità europea che stabilì il tasso soglia usurario maggiorando il tasso medio applicato dagli Istituti di Credito del 50% - gli altri paesi si basarono su percentuali più basse che non eccedevano il 30%. Dopo l’entrata in vigore della legge le Banche furono costrette ad allinearsi alle nuove norme. Ma sfruttando la disposizione che prevedeva che le CMS andassero rilevate a parte, perché escluse dal calcolo del TEG, travisando la legge e la volontà del legislatore, cominciarono ad innalzarle, facendo raggiungere alle stesse percentuali elevatissime, anche oltre il 3% trimestrale (contro una media dello 0,125% degli anni 90), calcolate sulla punta di massimo scoperto applicandole a tutti i conti, anche a quelli privi di affidamento e persino ai conti anticipi, che sino all’entrata in vigore della legge, per loro natura, non erano stati mai gravati da tali commissione. L’intento del legislatore era uno ed uno solo, contenere il costo del denaro, senza dare ad alcuno la possibilità di sforare i tassi soglia aggirando la disposizione di legge con spese e commissioni accessorie. La Banca d’Italia, indicò alle banche la formula TEG per verificare l'usurarietà delle condizioni applicate, che di finanziario non ha proprio nulla e che tra  l’altro è frutto della somma di due addendi non omogenei. INTERESSI x 36.500 ONERI x 100 TEG = -------------------------------------- + ------------------------ NUMERI DEBITORI ACCORDATO Il primo addendo della formula, tiene conto degli interessi pagati e del fattore tempo (quindi è una formula finanziaria). Il secondo addendo (formula non contemplata in alcun testo di matematica finanziaria), ricava un dato percentuale rapportando gli oneri sostenuti dal cliente al fido accordato, senza tenere conto del fattore tempo, che nelle formule finanziarie è un dato essenziale. Ma l’utilizzo della predetta formula per verificare l’usurarietà dei tassi ed il superamento del tasso soglia oltre che a non rispondere alla norma ed alla volontà del legislatore, produce dei risultati inattendibili. Per spiegare meglio il concetto, mi permetto di fare un piccolo esempio. Prendiamo il caso di un cliente che ha un conto affidato per 200.000,00  euro, per lo stesso è stato convenuto un tasso convenzionale passivo del 12% contro un tasso soglia di periodo del 14%. Ipotizziamo che nel corso del trimestre il cliente abbia utilizzato la scopertura mediamente per € 20.000,00 e che gli siano stati addebitati: € 598,35 per interessi su 1.820.000 numeri, € 180,00 di spese imputabili ad oneri € 1.800,00 pari all’1,20% ed una commissione di massimo scoperto su una punta di scoperto di € 150.000,00 verificatasi soltanto per un giorno, con un tasso soglia per le cms di pari entità. Questo cliente avrebbe pagato un totale competenze pari ad € 2.578,35. Secondo il calcolo del TEG il tasso applicato al cliente sarebbe stato il seguente: 598,35 x 36500 180,00 x 100 TEG = -------------------------------- + ------------------------ = 11,9998% + 0,09% = 12,0898% 1.820.000 200.000,00 Secondo il calcolo previsto dalla legge 108/96 e dall’art. 644c.p. il TAEG sarebbe stato il seguente: (598,35 + 180,00 + 1.800,00) x 36500 2.578,35 x 36500 TAEG = ------------------------------------------------------ = -------------------------------- = 51,7086% 820.000 1.820.000 Ora a prescindere dalle formule, certamente non occorre avere una preparazione finanziaria per capire che contro un interesse del 12% dichiarato, pari ad € 598,35, la Banca ha percepito attraverso ulteriore “oneri” € 1.980,00, per un totale di € 2.578,35, che hanno determinano l’applicazione di un tasso effettivo di quasi quattro volte alto di quello concordato.  Così facendo, potremmo arrivare all’assurdo che una Banca che applica il tasso del 14,10%, senza cms e spese, supera il tasso soglia ed è passibile di sanzioni, mentre la Banca dell’esempio, che fa pagare al cliente per la stessa facilitazione € 2.578,35, e quindi un TAEG del 51,7086% non è soggetta ad alcuna censura perché ha applicato tassi entro soglia,molto comodo

 

 

 

 

 

 

 

* Il tasso soglia usura, si ottiene aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo.

 

 

lunedì 24 giugno 2013

RECUPERARE I PROPRI SOLDI


INFORMATIVA SUI MUTUI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque CONVENUTI con la conseguenza che la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, quando tassi superano la soglia di usura nonché il blocco delle procedure giudiziali. Si considera la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l’articolo 1815 sugli interessi “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

La medesima sentenza ha altresì provveduto a specificare che si intendonousurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Pertanto per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo è usurario, si devono CONTEGGIARE anche gli INTERESSI DI MORA.

(vedi anche Corte Costituzionale n. 29/2002; Cass. N. 5324/2003)

 

martedì 21 maggio 2013

MICROCREDITO REGIONE PUGLIA


 Microcredito d'Impresa - Microimprese operative

 


Il Microcredito d'Impresa è lo strumento con cui la Regione Puglia offre alle microimprese pugliesi già operative e non bancabili un finanziamento per la realizzazione di nuovi investimenti. L'iniziativa è attuata da Puglia Sviluppo S.p.A.

 

CHI PUÒ RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO?

L'impresa deve:•essere costituita da meno di 5 anni e aver emesso la prima fattura almeno 6 mesi prima della domanda preliminare

•avere meno di 10 addetti e non essere partecipata per la maggioranza da altre imprese

•avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, soc. coop., s.n.c., s.a.s., associazione tra professionisti, s.r.l. semplificata

•essere non bancabile, avere quindi tutti i seguenti requisiti:non avere liquidità per più di € 50.000

 

non avere liquidità per più di € 50.000

non essere proprietaria di immobili e macchinari per un valore superiore a € 200.000

non avere un fatturato annuo superiore a € 120.000

non aver beneficiato nell'ultimo anno di finanziamenti superiori a € 30.000

 

QUALI ATTIVITÀ NON SI POSSONO FINANZIARE?

Il Fondo non finanzia i settori seguenti:•pesca, agricoltura e zootecnia

• energia, acqua e fogne

•trasporto e magazzinaggio

• alloggio e ristorazione (compresi bar, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, ecc.)

•attività finanziarie, assicurative e immobiliari

•noleggio e leasing operativo

•lotterie, scommesse, case da gioco

•organizzazioni associative

•commercio e intermediazione

Le attività di consulenza e professionali sono ammissibili solo in forma di società o associazione tra professionisti.

 

COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO?

Importo: da € 5.000 a € 25.000

Durata massima: 60 mesi (più preammortamento di 6 mesi)

Tasso di interesse: fisso, 70% del tasso di riferimento UE (al 1 maggio 2013 il tasso sarebbe stato 0,46%)

Rimborso: in rate mensili costanti posticipate. È possibile, in qualsiasi momento, estinguere il finanziamento

Modalità di rimborso: RID con addebito sul conto corrente.

 

Alle imprese che avranno rispettato tuttele scadenze del finanziamento sarà riconosciuta una premialità di importo pari a tutti gli interessi pagati.

 

SONO RICHIESTE GARANZIE?

Fatta eccezione per le soc. coop., per le s.r.l. semplificate e per le associazioni professionali, non sono richieste garanzie patrimoniali e finanziarie.

L'impresa dovrà individuare un garante morale.

La garanzia morale - che non potrà essere rilasciata dietro compenso - non costituisce responsabilità patrimoniale del garante.

Potranno rilasciare garanzie morali persone che operano con un ruolo di riferimento in organizzazioni, associazioni, comunità o gruppi sociali purché radicati sul territorio.

 

QUALI SPESE SI POSSONO FINANZIARE?

Spese di investimento (almeno il 30% del totale):•opere murarie e assimilate

•macchinari, impianti, attrezzature, automezzi di tipo commerciale

•programmi informatici, brevetti e licenze

Altre spese:•materie prime, semilavorati, materiali di consumo

•locazione di immobili, affitto apparecchiature di produzione

•utenze

•polizze assicurative

COME RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO

Si compila su Internet una domanda preliminare sintetica. Non è previsto l'invio di alcun documento cartaceo.

Sono a disposizione sul territorio sportelli informativi e di assistenza.

L'istanza di finanziamento vera e propria sarà redatta durante un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo S.p.A.

 

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Le imprese finanziate sono obbligate a dimostrare la corretta esecuzione della spesa per la quale si è ottenuto il finanziamento.

Le spese devono essere sostenute entro 6 mesi dall'erogazione del finanziamento.
 
 
 
TRATTO DAL SITO www.sistema.puglia.it

venerdì 17 maggio 2013

PROROGA ABI


 
PACCHETTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario (ABI) con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico.

 

Entro il nuovo termine del 30 giugno, sarà ancora possibile presentare domanda per:

- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui,

- per allungare la durata degli stessi,

-per ottenere finanziamenti connessi all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese.

Possono richiedere l’attivazione degli strumenti previsti dall’accordo, le PMI operanti in Italia, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).

 Interessate sono le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.

Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie.

Nel dettaglio il pacchetto di misure prevede:

- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e delle operazioni di leasing immobiliare (per il leasing mobiliare la sospensione sarà invece di 6 mesi): una misura indirizzata a tutte le PMI e a tutti i finanziamenti in essere alla data della firma dell’accordo con la sola esclusione di quelli che abbiano già beneficiato della sospensione;

- allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine: l’allungamento, fino a un massimo di 2 anni per i mutui chirografari e di 3 per quelli ipotecari, potrà essere richiesto anche per i finanziamenti sospesi;

- allungamento, in caso di insoluti, delle scadenze delle anticipazioni su crediti verso clienti fino a un massimo di 270 giorni;

- finanziamenti connessi ad aumenti di capitale realizzati dall’impresa: un intervento che, collegandosi all’agevolazione fiscale ACE (Aiuto alla Crescita Economica, ovvero l’agevolazione fiscale introdotta all’articolo 1 della legge n. 214 del 2011), potrà concretamente favorire il rafforzamento patrimoniale delle nostre imprese.

Per tali operazioni non saranno previsti ulteriori costi d’istruttoria o commissioni.

giovedì 9 maggio 2013

GAL Valle della Cupa

In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Arnesano, Cavallino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo e Trepuzzi.
 

venerdì 3 maggio 2013

ANATOCISMO BANCARIO







Avete iniziato la vostra attività da diversi anni avendo magari sottoscritto prima del 2000 un conto corrente dove poggiare i vostri interessi passivi dovuti a finanziamenti?

Bene vi ritrovate a vostra insaputa ad avere un tesoro!

Grazie all’anatocismo potrete recuperare gli interessi passivi pagati in più alla Banca.

Perché?

L’anatocismo si verifica quando il saggio di interessi viene applicato non solo al capitale, ma al capitale con gli interessi già maturati in precedenza.

Con tale sistema, le banche hanno a lungo liquidato gli interessi a debito del correntista con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale: una delle tante disparità, insomma, nei contratti tra istituto di credito e cittadino.

Conviene quindi affidarsi a professionisti seri per recuperare i propri soldi che in alcuni e non pochi casi, si rivelano cifre consistenti.

Ad oggi, la prescrizione dell’azione di ripetizione – che è di dieci anni – comincia a decorrere:

a) dalla data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato): cosiddetto versamento con natura solutoria;

b) dalla data di chiusura del conto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia una semplice natura ripristinatoria dell’affido utilizzabile).

 

mercoledì 27 marzo 2013

FINANZIAMENTI NAZIONLI - EUROPEI





CREAZIONE D’IMPRESA


Ultimo aggiornamento 01/03/2013

 

Con diversi strumenti agevolativi il Mise sostiene la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione e promuove la creazione di nuove società o l’ampliamento di società già esistenti.

Con gli strumenti agevolativi previsti dal Decreto legislativo 185 del 21 aprile 2000 il Mise sostiene la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione e promuove la creazione di nuove società o l'ampliamento di società già esistenti.

STRUMENTO

Il Decreto legislativo 185 del 21 aprile 2000 prevede misure a favore dell'imprenditoria giovanile nelle aree economicamente depresse del Paese attraverso due categorie di incentivi: l'autoimprenditorialitàe l'autoimpiego.

L'obiettivoè favorire la nascita e la crescita di nuove imprese, attraverso la promozione di misure a sostegno della produttività e dell'occupazione, la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale e lo sviluppo di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

 

AUTOIMPRENDITORIALITA'

Le misure in favore dell'autoimprenditorialità sono dirette a favorire  l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali e a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale e dell'impresa agricola.

 

Benefici

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

 •contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

•contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

•assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

•attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.


Soggetti Beneficiari

Sono ammesse alle agevolazioni le società e le cooperative di nuova costituzione composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, e le cooperative sociali che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Progetti finanziabili

Possono essere finanziati - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea - i progetti:

 •relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

•relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali;

•relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura;

•relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.


AUTOIMPIEGO

Le misure in favore dell'autoimpiego sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, e in particolare:

•a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;

•a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

 

Benefici

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

 •contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

•contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

•assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.


Misure in favore del lavoro autonomo

Possono essere ammessi ai benefici i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

Possono essere ammesse ai benefici le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

Possono essere ammesse ai benefici le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising, realizzabili in qualità di franchisee.

 

 

 

 

NUOVO DECRETO ASSUNZIONI: 100% INCENTIVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO


 
 
INCENTIVI ASSUNZIONE
Nuove regole

Incentivi assunzione di disoccupati di lunga data: requisiti per aziende e lavoratori, applicazione e decorrenze, casi particolari di ammissione al beneficio o esclusione dello sgravio fiscale.

Tra le novità della Riforma del lavoro (L. 92/2012), rientrano anche gli incentivi all’assunzione – sconto del 50% sui contributi previdenziali per 36 mesi – di disoccupati o in CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) da almeno 24 mesi e di lavoratori in mobilità (istruzioni operative nella circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012), purché i nuovi assunti non sostituiscano dipendenti licenziati dalla stessa azienda per giustificato motivo oggettivo,  riduzione del personale o sospesi.

Requisiti azienda

Per ricevere gli incentivi, il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC: ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, l’interessato deve presentare autocertificazione – alla direzione territoriale del Ministero del Lavoro – sull’inesistenza di provvedimenti a suo carico relative alle violazioni nell’Allegato A del Decreto, o il decorso del tempo indicato da ciascuna violazione.

La medesima comunicazione va inoltrata all’INPS per l’applicazione degli incentivi.

Per i rapporti di somministrazione è l’agenzia di somministrazione a dover dimostrare la propria regolarità. Agenzia e datore di lavoro devono dimostrare il rispetto delle norme che tutelano le condizioni di lavoro.

Attenzione: se le comunicazioni obbligatorie (artart. 4, co. 15, L. 92/2012) sono effettuate in ritardo, si perdono gli incentivi in misura proporzionale al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data in cui, seppur tardivamente, si effettua la comunicazione.

Requisiti lavoratore

 In seguito all’abrogazione dell’art. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 181/2000 da parte della L. 92/2012, non è più necessario che il lavoratore conservi lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da garantire un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Inoltre è stata modificata la disciplina relativa alla sospensione della disoccupazione: con la L. 92/2012

resta sospeso lo stato del lavoratore, indipendentemente dall’età, che ha un rapporto di lavoro subordinato per meno di sei mesi.

Disoccupazione: indennità INPS non fa perdere lo status

Esclusioni

Il diritto all’incentivo decade per assunzioni che violano il diritto di precedenza, se l’assunzione è frutto di un obbligo precedente e se con il lavoratore avente già un diritto di assunzione viene offerto un contratto di somministrazione (di cui all’art. 4, co. 12, lett. a), L. 92/2012).
Niente incentivi neppure per riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o rinveniente da un contratto scaduto nei sei mesi precedenti alla riassunzione: il nuovo e il vecchio datore di lavoro non devono presentare assetti proprietari coincidenti in maniera sostanziale o avere rapporto di collegamento o controllo. Questo principio si applica anche all’utilizzatore in presenza di rapporto di somministrazione.
Il diritto agli incentivi cade anche se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano a proprio carico una sospensione causata da una crisi o procedura di riorganizzazione aziendale (a meno che l’assunzione sia motivata dalla necessità di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o siano destinate a una unità produttiva diversa).
Incentivi

 In sintesi, l’incentivo spetta se, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo  o riduzione di personale, il lavoro viene offerto prima ai licenziati, che rifiutano; il licenziamento non comporta diritti di precedenza; gli assunti ricoprono mansioni diverse da quelle dei licenziati con diritto di precedenza sull’assunzione.
Spetta anche nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in indeterminato, nel caso in cui il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione pari ad almeno 24 mesi nel caso in cui il rapporto si fosse concluso (sempre che il lavoratore non avesse maturato un diritto precedente all’assunzione).

Lo sgravio fiscale del 50% per 36 mesi diventa totale (100%) per le imprese artigiane e per quelle del Mezzogiorno.  In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione si ha diritto all’incentivo per 36 mesi, nelle stesse modalità e per le stesse fattispecie di tipologia e di indicazione geografica esposte precedentemente.

È possibile cumulare gli incentivi relativi al periodo in cui il lavoratore ha operato per il medesimo soggetto con contratto a tempo determinato o somministrato. Non si cumulano invece i periodi in cui il medesimo lavoratore ha fornito le proprie prestazioni a diversi utilizzatori (indipendentemente dall’agenzia si somministrazione lavoro che può anche essere la medesima), che non siano collegati da assetti proprietari coincidenti e che non siano legati da rapporti di collegamento o controllo.

Applicazione

 Gli incentivi saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni e proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016, mentre gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità in seguito al licenziamento individuale valevano solo per assunzioni, proroghe e trasformazioni fino al 31 dicembre 2012
La L. 223/1991 prevede incentivi specifici per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato sottoscritto con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche se questo dura fino a 12 mesi.

Nell’ipotesi in cui la trasformazione sia avvenuta prima della scadenza del beneficio ottenuto quando il rapporto era a termine, si ha diritto all’incentivo indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il ventaglio di ipotesi:

 •Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere del dodicesimo mese; spetterà il beneficio complessivo di 24 mesi.

 •Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al quindicesimo mese; spetterà al datore di lavoro solo la riduzione contributiva per i primi 12 mesi del rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione.

 •Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.

 •Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla proroga); spetta il beneficio per la trasformazione, se questa interviene (e decorre) entro i primi sei mesi del secondo rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione se questa interviene successivamente, perché viene superato il termine di dodici mesi complessivi previsto dall’art. 8, co. 2, l. 223/1991.

 •Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001, in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo contratto per nove mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato; spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.

 •Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001, in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato: spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine; l’incentivo per la trasformazione spetterà se questa interviene (e decorre) entro il nono mese del secondo rapporto.

L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità originariamente assunto a termine comporta il diritto alla riduzione contributiva uguale a quella spettante in caso di trasformazione a tempo indeterminato; l’assunzione (immediata o interrotta) a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità assunto a tempo determinato comporta la riduzione dei contributi per 12 mesi. Non si ha diritto alla riduzione contributiva e al contributo mensile se l’assunzione è conseguenza di un diritto maturato dal lavoratore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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