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giovedì 20 gennaio 2011

ACCESSO AL CREDITO: IL FONDO DI GARANZIA NAZIONALE



Un prezioso strumento per facilitare l’accesso al credito è il fondo di garanzia.
Uno strumento che ha funzionato molto bene lo scorso anno. Nel 2010 infatti le aziende ammesse alla garanzia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sono state 50.076 (+103,6% rispetto all'anno precedente), per un volume totale di finanziamenti pari a circa 9,1 miliardi di euro (+86,6 %) ed un importo garantito di 5,2 miliardi di euro (+90,8 %).
Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia  le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero)
Sono ammissibili le Pmi appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Attenzione però alle eccezioni: alcune attività comprese nella sezione A della Classificazione ISTAT 1991 (a titolo esemplificativo le attività di servizi connessi all’agricoltura, la caccia e la cattura di animali per allevamento, la silvicultura e l’utilizzazione di aree forestali) non sono considerate agricole in base alla normativa del Fondo e possono perciò beneficiare della garanzia diretta (vedi la circolare n. 549 del 6 maggio 2009).
Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per ogni tipo di esigenza finanziaria. Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, p.es., finanziamenti a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità.
Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa quindi non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene fino al 60 (o all’80% in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.
Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 1,5 milioni di euro. Questa cifra si riferisce all’esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate. Ciò significa che, p. es., se un’impresa è stata garantita per un milione di euro, ma ne ha già rimborsato 400 mila, può ottenere un’altra garanzia fino ad un massimo di 900 mila euro. Per le sole imprese di trasporto merci su strada per conto terzi (codice 60.25 della classificazione ISTAT 1991) l’importo massimo garantito è di 750 mila euro.
Accertati i requisiti occorre verificare un’ulteriore condizione: il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato infatti alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Per le operazioni di consolidamento delle passività a breve e nel caso di acquisizione di partecipazione il Fondo acquisisce ulteriori informazioni relative alle singole operazioni di finanziamento.






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