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lunedì 21 gennaio 2013

BUONI SERVIZI DI CONCILIAZIONE


Soggetti ammessi ai buoni servizi di conciliazione
Sono destinatari dei buoni servizio di conciliazione, finalizzati all’accesso ad una delle strutture (asilo nido, sezione primavera, centro diurno socioeducativo per minori) o ad uno dei servizi (centro ludico prima infanzia, ludoteca, centro polivalente per minori, servizi di educativa domiciliare per minori e per la prima infanzia, servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia e servizi socio-educativi per il tempo libero) rientranti nel Catalogo dell’offerta per minori, i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti uno o più minori tra 0 e 17 anni alla data di presentazione dell’istanza su piattaforma telematica.

I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti:
con riferimento alla situazione economica:
ISEE non superiore a € 40.000,00 (attestato da Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione) riferita alla composizione del nucleo familiare autocertificata in fase di accreditamento su piattaforma telematica nella compilazione della “scheda famiglia” alla quale è abbinato il “codice famiglia”;
con riferimento alla condizione nel mercato del lavoro:
a) Uno o entrambi i genitori occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa
e/o
b) uno o entrambi i genitori partecipanti ad attività formative

Presentazione dell‘istanza di accesso al servizio di conciliazione
La presentazione dell’istanza consiste nella compilazione dei seguenti moduli disponibili sulla piattaforma telematica:
a) indicazione della tipologia di offerta per minori tra quelle iscritte nell’apposito Catalogo con indicazione di due opzioni: opzione A e opzione B nell’ordine di priorità di scelta per il nucleo familiare, nel caso in cui all’atto di incrocio della domanda con l’offerta, la prima struttura indicata dovesse far registrare la totale occupazione dei posti-utente disponibili;
b) durata dell’accesso al servizio scelto nel Catalogo (massimo 11 mesi cumulativi nell’anno);
c) copertura oraria richiesta dal nucleo per la frequenza del servizio ed eventuali richieste di servizi aggiuntivi.
2. La procedura di presentazione dell’istanza, con l’effettiva acquisizione della stessa, mediante la piattaforma informatica dedicata, si esaurisce con l’invio tramite l’apposita funzione di convalida. A partire dall’invio dell’istanza non è più possibile modificare i dati inseriti nei predetti moduli. Alla domanda verrà attribuito un unico codice pratica.
3. I nuclei familiari possono presentare più istanze di accesso, vale a dire una per ogni minore 0–17 anni nel nucleo. I nuclei familiari possono presentare istanza di accesso al servizio di conciliazione inserito nel Catalogo dell’offerta (D.D. 746/2011) anche nel caso in cui stiano già usufruendo del medesimo servizio nell’ottica di accedere al buono servizio di conciliazione di cui al presente Avviso per sostenere la spesa di compartecipazione del costo delle prestazioni. In tal caso, l’abbinamento di cui al successivo art. 6 comma 1 è automaticamente operato con il servizio di conciliazione del quale già usufruiscono.
4. Non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun minore appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo.


L’istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
- La compilazione on-line dell’istanza può avvenire a partire dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2013.
- La procedura è “a sportello”.



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