INCENTIVI
ASSUNZIONE
Nuove
regole
Incentivi assunzione di disoccupati
di lunga data: requisiti per aziende e lavoratori, applicazione e decorrenze,
casi particolari di ammissione al beneficio o esclusione dello sgravio fiscale.
Tra
le novità della Riforma del lavoro (L. 92/2012), rientrano anche gli incentivi
all’assunzione – sconto del 50% sui contributi previdenziali per 36 mesi – di
disoccupati o in CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) da almeno 24
mesi e di lavoratori in mobilità (istruzioni operative nella circolare INPS n.
137 del 12 dicembre 2012), purché i nuovi assunti non sostituiscano dipendenti
licenziati dalla stessa azienda per giustificato motivo oggettivo, riduzione del personale o sospesi.
Requisiti
azienda
Per
ricevere gli incentivi, il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC:
ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva,
l’interessato deve presentare autocertificazione – alla direzione territoriale
del Ministero del Lavoro – sull’inesistenza di provvedimenti a suo carico
relative alle violazioni nell’Allegato A del Decreto, o il decorso del tempo
indicato da ciascuna violazione.
La medesima comunicazione va inoltrata all’INPS
per l’applicazione degli incentivi.
Per
i rapporti di somministrazione è l’agenzia di somministrazione a dover
dimostrare la propria regolarità. Agenzia e datore di lavoro devono dimostrare
il rispetto delle norme che tutelano le condizioni di lavoro.
Attenzione: se le comunicazioni obbligatorie
(artart. 4, co. 15, L. 92/2012) sono effettuate in ritardo, si perdono gli
incentivi in misura proporzionale al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data in cui, seppur tardivamente, si effettua la
comunicazione.
Requisiti
lavoratore
In
seguito all’abrogazione dell’art. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 181/2000 da parte
della L. 92/2012, non è più necessario che il lavoratore conservi lo stato di
disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da
garantire un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso
da imposizione.
Inoltre
è stata modificata la disciplina relativa alla sospensione della
disoccupazione: con la L. 92/2012
resta
sospeso lo stato del lavoratore, indipendentemente dall’età, che ha un rapporto
di lavoro subordinato per meno di sei mesi.
Disoccupazione:
indennità INPS non fa perdere lo status
Esclusioni
Il diritto all’incentivo decade per assunzioni
che violano il diritto di precedenza, se l’assunzione è frutto di un obbligo
precedente e se con il lavoratore avente già un diritto di assunzione viene
offerto un contratto di somministrazione (di cui all’art. 4, co. 12, lett. a),
L. 92/2012).
Niente incentivi neppure per riassunzione di un
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o rinveniente da un
contratto scaduto nei sei mesi precedenti alla riassunzione: il nuovo e il
vecchio datore di lavoro non devono presentare assetti proprietari coincidenti
in maniera sostanziale o avere rapporto di collegamento o controllo. Questo
principio si applica anche all’utilizzatore in presenza di rapporto di
somministrazione.
Il diritto agli incentivi cade anche se il
datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano a
proprio carico una sospensione causata da una crisi o procedura di
riorganizzazione aziendale (a meno che l’assunzione sia motivata dalla
necessità di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi
o siano destinate a una unità produttiva diversa).
Incentivi
In
sintesi, l’incentivo spetta se, in caso di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo o riduzione di
personale, il lavoro viene offerto prima ai licenziati, che rifiutano; il
licenziamento non comporta diritti di precedenza; gli assunti ricoprono
mansioni diverse da quelle dei licenziati con diritto di precedenza
sull’assunzione.
Spetta anche nel caso in cui un contratto di
lavoro a tempo determinato trasformato in indeterminato, nel caso in cui il
lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione pari ad almeno 24 mesi
nel caso in cui il rapporto si fosse concluso (sempre che il lavoratore non
avesse maturato un diritto precedente all’assunzione).
Lo sgravio fiscale del 50% per 36 mesi diventa
totale (100%) per le imprese artigiane e per quelle del Mezzogiorno. In caso di assunzione o trasformazione a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione si ha diritto all’incentivo per
36 mesi, nelle stesse modalità e per le stesse fattispecie di tipologia e di
indicazione geografica esposte precedentemente.
È possibile cumulare gli incentivi relativi al
periodo in cui il lavoratore ha operato per il medesimo soggetto con contratto
a tempo determinato o somministrato. Non si cumulano invece i periodi in cui il
medesimo lavoratore ha fornito le proprie prestazioni a diversi utilizzatori
(indipendentemente dall’agenzia si somministrazione lavoro che può anche essere
la medesima), che non siano collegati da assetti proprietari coincidenti e che
non siano legati da rapporti di collegamento o controllo.
Applicazione
Gli
incentivi saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni e proroghe
effettuate fino al 31 dicembre 2016, mentre gli incentivi per l’assunzione dei
lavoratori in mobilità in seguito al licenziamento individuale valevano solo
per assunzioni, proroghe e trasformazioni fino al 31 dicembre 2012
La L. 223/1991 prevede incentivi specifici per
la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato
sottoscritto con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche se
questo dura fino a 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui la trasformazione sia
avvenuta prima della scadenza del beneficio ottenuto quando il rapporto era a termine,
si ha diritto all’incentivo indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia
maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il
ventaglio di ipotesi:
•Il
datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un
contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere del dodicesimo mese;
spetterà il beneficio complessivo di 24 mesi.
•Il
datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un
contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al quindicesimo mese;
spetterà al datore di lavoro solo la riduzione contributiva per i primi 12 mesi
del rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione.
•Il
datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri
sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro
la riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.
•Il
datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri
nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro
la riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando l’intera durata del
primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla
proroga); spetta il beneficio per la trasformazione, se questa interviene (e
decorre) entro i primi sei mesi del secondo rapporto; non spetta il beneficio
per la trasformazione se questa interviene successivamente, perché viene
superato il termine di dodici mesi complessivi previsto dall’art. 8, co. 2, l.
223/1991.
•Il
datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta
giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001,
in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo
contratto per nove mesi e infine effettua la trasformazione a tempo
indeterminato; spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a
termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.
•Il
datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta
giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001,
in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo
contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione a tempo
indeterminato: spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a
termine; l’incentivo per la trasformazione spetterà se questa interviene (e
decorre) entro il nono mese del secondo rapporto.
L’assunzione a tempo indeterminato di un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità originariamente assunto a termine
comporta il diritto alla riduzione contributiva uguale a quella spettante in
caso di trasformazione a tempo indeterminato; l’assunzione (immediata o
interrotta) a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di
mobilità assunto a tempo determinato comporta la riduzione dei contributi per
12 mesi. Non si ha diritto alla riduzione contributiva e al contributo mensile
se l’assunzione è conseguenza di un diritto maturato dal lavoratore.
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