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martedì 21 maggio 2013

MICROCREDITO REGIONE PUGLIA


 Microcredito d'Impresa - Microimprese operative

 


Il Microcredito d'Impresa è lo strumento con cui la Regione Puglia offre alle microimprese pugliesi già operative e non bancabili un finanziamento per la realizzazione di nuovi investimenti. L'iniziativa è attuata da Puglia Sviluppo S.p.A.

 

CHI PUÒ RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO?

L'impresa deve:•essere costituita da meno di 5 anni e aver emesso la prima fattura almeno 6 mesi prima della domanda preliminare

•avere meno di 10 addetti e non essere partecipata per la maggioranza da altre imprese

•avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, soc. coop., s.n.c., s.a.s., associazione tra professionisti, s.r.l. semplificata

•essere non bancabile, avere quindi tutti i seguenti requisiti:non avere liquidità per più di € 50.000

 

non avere liquidità per più di € 50.000

non essere proprietaria di immobili e macchinari per un valore superiore a € 200.000

non avere un fatturato annuo superiore a € 120.000

non aver beneficiato nell'ultimo anno di finanziamenti superiori a € 30.000

 

QUALI ATTIVITÀ NON SI POSSONO FINANZIARE?

Il Fondo non finanzia i settori seguenti:•pesca, agricoltura e zootecnia

• energia, acqua e fogne

•trasporto e magazzinaggio

• alloggio e ristorazione (compresi bar, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, ecc.)

•attività finanziarie, assicurative e immobiliari

•noleggio e leasing operativo

•lotterie, scommesse, case da gioco

•organizzazioni associative

•commercio e intermediazione

Le attività di consulenza e professionali sono ammissibili solo in forma di società o associazione tra professionisti.

 

COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO?

Importo: da € 5.000 a € 25.000

Durata massima: 60 mesi (più preammortamento di 6 mesi)

Tasso di interesse: fisso, 70% del tasso di riferimento UE (al 1 maggio 2013 il tasso sarebbe stato 0,46%)

Rimborso: in rate mensili costanti posticipate. È possibile, in qualsiasi momento, estinguere il finanziamento

Modalità di rimborso: RID con addebito sul conto corrente.

 

Alle imprese che avranno rispettato tuttele scadenze del finanziamento sarà riconosciuta una premialità di importo pari a tutti gli interessi pagati.

 

SONO RICHIESTE GARANZIE?

Fatta eccezione per le soc. coop., per le s.r.l. semplificate e per le associazioni professionali, non sono richieste garanzie patrimoniali e finanziarie.

L'impresa dovrà individuare un garante morale.

La garanzia morale - che non potrà essere rilasciata dietro compenso - non costituisce responsabilità patrimoniale del garante.

Potranno rilasciare garanzie morali persone che operano con un ruolo di riferimento in organizzazioni, associazioni, comunità o gruppi sociali purché radicati sul territorio.

 

QUALI SPESE SI POSSONO FINANZIARE?

Spese di investimento (almeno il 30% del totale):•opere murarie e assimilate

•macchinari, impianti, attrezzature, automezzi di tipo commerciale

•programmi informatici, brevetti e licenze

Altre spese:•materie prime, semilavorati, materiali di consumo

•locazione di immobili, affitto apparecchiature di produzione

•utenze

•polizze assicurative

COME RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO

Si compila su Internet una domanda preliminare sintetica. Non è previsto l'invio di alcun documento cartaceo.

Sono a disposizione sul territorio sportelli informativi e di assistenza.

L'istanza di finanziamento vera e propria sarà redatta durante un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo S.p.A.

 

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Le imprese finanziate sono obbligate a dimostrare la corretta esecuzione della spesa per la quale si è ottenuto il finanziamento.

Le spese devono essere sostenute entro 6 mesi dall'erogazione del finanziamento.
 
 
 
TRATTO DAL SITO www.sistema.puglia.it

venerdì 17 maggio 2013

PROROGA ABI


 
PACCHETTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario (ABI) con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico.

 

Entro il nuovo termine del 30 giugno, sarà ancora possibile presentare domanda per:

- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui,

- per allungare la durata degli stessi,

-per ottenere finanziamenti connessi all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese.

Possono richiedere l’attivazione degli strumenti previsti dall’accordo, le PMI operanti in Italia, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).

 Interessate sono le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.

Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie.

Nel dettaglio il pacchetto di misure prevede:

- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e delle operazioni di leasing immobiliare (per il leasing mobiliare la sospensione sarà invece di 6 mesi): una misura indirizzata a tutte le PMI e a tutti i finanziamenti in essere alla data della firma dell’accordo con la sola esclusione di quelli che abbiano già beneficiato della sospensione;

- allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine: l’allungamento, fino a un massimo di 2 anni per i mutui chirografari e di 3 per quelli ipotecari, potrà essere richiesto anche per i finanziamenti sospesi;

- allungamento, in caso di insoluti, delle scadenze delle anticipazioni su crediti verso clienti fino a un massimo di 270 giorni;

- finanziamenti connessi ad aumenti di capitale realizzati dall’impresa: un intervento che, collegandosi all’agevolazione fiscale ACE (Aiuto alla Crescita Economica, ovvero l’agevolazione fiscale introdotta all’articolo 1 della legge n. 214 del 2011), potrà concretamente favorire il rafforzamento patrimoniale delle nostre imprese.

Per tali operazioni non saranno previsti ulteriori costi d’istruttoria o commissioni.

giovedì 9 maggio 2013

GAL Valle della Cupa

In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Arnesano, Cavallino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo e Trepuzzi.
 

venerdì 3 maggio 2013

ANATOCISMO BANCARIO







Avete iniziato la vostra attività da diversi anni avendo magari sottoscritto prima del 2000 un conto corrente dove poggiare i vostri interessi passivi dovuti a finanziamenti?

Bene vi ritrovate a vostra insaputa ad avere un tesoro!

Grazie all’anatocismo potrete recuperare gli interessi passivi pagati in più alla Banca.

Perché?

L’anatocismo si verifica quando il saggio di interessi viene applicato non solo al capitale, ma al capitale con gli interessi già maturati in precedenza.

Con tale sistema, le banche hanno a lungo liquidato gli interessi a debito del correntista con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale: una delle tante disparità, insomma, nei contratti tra istituto di credito e cittadino.

Conviene quindi affidarsi a professionisti seri per recuperare i propri soldi che in alcuni e non pochi casi, si rivelano cifre consistenti.

Ad oggi, la prescrizione dell’azione di ripetizione – che è di dieci anni – comincia a decorrere:

a) dalla data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato): cosiddetto versamento con natura solutoria;

b) dalla data di chiusura del conto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia una semplice natura ripristinatoria dell’affido utilizzabile).